Le perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richieste all’utente.
Recependo le disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 609/2021/R/idr, l’AATO 3 Marche ha modificato l’art. 53 bis del Regolamento del Servizio idrico integrato e l’Allegato N al Regolamento, rafforzando così le tutele da applicare agli utenti in caso di perdite occulte.
Dal 1° maggio 2023, quindi, l’art. 53 bis e l’Allegato N “Regolamento del Fondo di garanzia perdite occulte e disciplina delle tutele Arera attivabili in caso di perdite occulte” prevedono e disciplinano due tipi di tutele, nel caso in cui in bolletta sia fatturato un “consumo anomalo”, ovvero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni, relativo al medesimo periodo):
- Fondo di garanza perdite occulte, per gli utenti che hanno aderito al Fondo di garanzia mediante il pagamento di una quota di adesione annuale
- Tutele ARERA, introdotte a seguito della delibera ARERA 609/2021/R/idr, per gli utenti che non hanno aderito al Fondo di garanzia, a titolo gratuito
FONDO DI GARANZIA PERDITE OCCULTE
CHI PUÒ ADERIRE
Ogni utente, titolare di un contratto di somministrazione di acqua corrispondente alle tipologie d’uso domestico e diverso dal domestico di cui all’art. 9 del Regolamento, può aderire al Fondo di garanzia, sia al momento della sottoscrizione del contratto che successivamente, mediante il pagamento di una quota di adesione annuale predeterminata dall’Aato 3 Marche.
Per l’anno 2023, la quota è pari a:
Importo quota annua
Fondo di Garanzia per l’anno 2023 (tacito rinnovo di anno in anno) |
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Uso Domestico Residente | € 0,50 |
Uso Domestico non Residente | € 2,00 |
Uso Condominiale | € 0,50 per ogni unità immobiliare |
Usi Diversi | € 2,00 |
COME ADERIRE
In caso di nuova attivazione della fornitura, l’adesione al Fondo viene proposta in sede di stipula del contratto, con decorrenza delle garanzie dalla data di sottoscrizione dello stesso. La quota di adesione viene addebitata in automatico in occasione della prima fatturazione dell’anno.
Gli utenti che inizialmente avevano deciso di non aderire, possono comunque farlo in ogni momento sottoscrivendo il Modulo Adesione Successiva; la quota di adesione – annua e non frazionabile – verrà addebitata nella prima bolletta utile. In questo caso, la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all’adesione.
L’adesione si rinnova tacitamente di anno in anno con addebito automatico della quota nella prima fatturazione utile; la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
RECESSO
Per recedere dal Fondo si può compilare il Modulo Dichiarazione di Recesso.
TUTELE ARERA
In caso di perdita occulta, all’utente che non ha aderito al Fondo di garanzia si applicano esclusivamente le tutele ARERA come disciplinate dall’Allegato N.
DOMANDA PER L’INTERVENTO DEL FONDO O PER L’ATTIVAZIONE DELLE TUTELE ARERA
PRESUPPOSTI
Per richiedere l’intervento del Fondo di garanzia o l’attivazione delle tutele ARERA – e quindi la sospensione della fattura riportante il consumo anomalo e il ricalcolo dei consumi – l’utente deve:
- aver ricevuto una bolletta in cui vengono addebitati consumi anomali, ovvero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo giornaliero medio della stessa tipologia di utenza);
- non aver già fruito di un contribuito per perdite nel corso del medesimo anno solare (se sottoscrittore del Fondo) /non aver già fruito delle tutele previste in caso di perdite occulte nei 3 anni precedenti alla data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo (se non sottoscrittore del Fondo);
- aver rintracciato la perdita e fatto riparare l’impianto idrico di proprietà.
ISTRUTTORIA
L’utente deve presentare apposita istanza di intervento del Fondo (se sottoscrittore del Fondo di garanzia) / apposita istanza di attivazione delle tutele ARERA (se non sottoscrittore del Fondo di garanzia) entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata, attraverso una delle modalità ivi indicate.
L’istanza deve essere corredata da fattura e/o dichiarazione dei lavori svolti emessa da un idraulico o altro soggetto in possesso di adeguata abilitazione professionale, o comunque da idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione nel caso di intervento in economia, che comprovi l’avvenuta riparazione del guasto, nonché da foto che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento prima e dopo la riparazione.
All’atto della presentazione dell’istanza, l’utente deve corrispondere o dimostrare di aver corrisposto, ovvero impegnarsi a corrispondere in occasione del pagamento della successiva bolletta, il “Contributo spese istruttoria intervento Fondo perdite occulte o attivazione tutele ARERA”, per l’importo indicato nel Tariffario allegato al Regolamento del SII, pari per l’anno 2023 ad Euro 20,00 (Iva inclusa).
Acquambiente Marche Srl provvederà alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’intervento del Fondo / attivazione delle tutele ARERA entro 60 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dall’utente aderente.
MODALITA’ DI RICALCOLO DEI CONSUMI
L’importo da addebitare all’utente, per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo o attivazione delle tutele ARERA, viene quantificato dal gestore secondo le seguenti modalità:
- si applicano le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello medio giornaliero di riferimento, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- il consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento viene addebitato all’utente alla tariffa di acquedotto più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà, fatta salva – nel caso in cui l’utente non abbia aderito al Fondo – l’applicazione di una franchigia su tale volume pari al 30%, che verrà fatturata secondo gli scaglioni ordinari;
- sul consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento – a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, anche nel caso in cui dall’esito dell’istruttoria emerga la mancanza del requisito del consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento e/o l’istanza non sia pervenuta entro le scadenze fissate (90 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata) – non viene addebitato il corrispettivo per fognatura e depurazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Numero verde gratuito 800.069.718 e presso gli Sportelli Clienti.
Qui di seguito si allegano i Documenti utili per la consultazione: