Prescrizione biennale

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha introdotto una disciplina speciale in ordine alla durata della prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni.

In attuazione di tale disciplina legislativa, Arera ha adottato la delibera n. 547/2019/R/idr, come modificata dalla delibera n. 610/2021/R/idr, prevedendo nell’allegato B “misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

La prescrizione biennale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020 e decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione ai sensi della normativa regolatoria di riferimento (RQSII).

La nuova prescrizione si applica solo ai rapporti tra il gestore e:

  1. a) gli utenti domestici di cui all’art. 2 del TICSI;
  2. b) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  3. c) i professionisti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera c) del D.lgs. 206/2005.

 

Per eccepire la prescrizione, è possibile scaricare l’apposito modulo, compilarlo e restituirlo sottoscritto tramite una delle modalità in esso indicate.

 

Qui di seguito si rende disponibile per la consultazione la disciplina regolatoria Arera.

Acquambiente Marche
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